Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LEGAMI LONTANI”

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “LEGAMI LONTANI”.

ART 2) L’Associazione ha sede legale in Fontechiari, via Gizzi n°1 ed ha durata a tempo indeterminato.

ART 3) L’Associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART 4) L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

– lo studio dei fenomeni migratori in generale e di quelli dall’Italia verso l’estero che hanno interessato il territorio di Fontechiari e del territorio circostante

– la ricerca, catalogazione e conservazione di documenti e materiale inerente la propria attività di ricerca

– la ricerca e il mantenimento dei contatti con i connazionali residenti all’estero attraverso l’utilizzo di ogni mezzo appropriato e adatto allo scopo

– la realizzazione di pubblicazioni, opere, costruzioni e di ogni cosa che possa rivelarsi utile alla diffusione delle conoscenze acquisite e alla cura del ricordo dei connazionali

– la diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, rassegne, mostre, saggi, visite, scambi culturali spettacoli, concerti, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; l’associazione si riserva inoltre di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali.

– la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

SOCI

ART 5) Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse. Gli associati si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, sostenitori e ad honorem. I soci fondatori sono coloro i quali hanno lavorato alla fondazione della stessa Associazione e rientrano di diritto nel Consiglio direttivo. Possono essere soci ordinari i cittadini italiani e stranieri che siano interessati all’attività sociale. Possono essere soci sostenitori coloro i quali vogliano sostenere l’attività dell’associazione con contributi più significativi. Possono essere soci ad honorem gli studiosi italiani e stranieri che abbiano recato apporti di particolare rilevanza scientifica allo studio dei movimenti migratori e non. La proposta di nomina dei soci ad honorem spetta al Consiglio Direttivo e deve essere approvata dall’Assemblea a maggioranza.

ART 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

– indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

– dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. 

E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.                             

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART 7) I soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 9) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;                           

c)quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo. 

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE                         

ART. 10) Gli organi dell’Associazione sono:                       

a) L’Assemblea dei Soci;                           

b) Il Consiglio Direttivo;                         

c) Il Presidente;                              

d) Il Segretario;

ART. 11) L’Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 12) L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: – approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; – approva il rendiconto economico finanziario annuale – elegge i membri del Consiglio Direttivo; – delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

ART 13) In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.                                 

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

ART. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di due consiglieri e massimo di sette, eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

ART 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo : – redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; – cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; – redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; – stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; – delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; – determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17) Il Presidente del Consiglio Direttivo resta in carica due anni ed è rieleggibile. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART.18) Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.

PROVENTI E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 19) Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito : 

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti; L’associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;

D) da finanziamenti e contributi derivanti da enti terzi privati e/o pubblici;                   

E) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione

F) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 20) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO             

ART. 21) Il rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell’Associazione.

ART. 22) Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE                       

ART. 23) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

ART. 24) In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali  dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE     Ronaldo Di Coccco                             IL SEGRETARIO   Francesca Di Legge